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Articolo aggiuntivo n. 7.0.11 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Risarcimento del danno alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne)

        1. Al fine di salvare dal rischio di default dovuto agli effetti dell'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19 le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne e che, nel periodo dal 1º febbraio 2020 al 31 agosto 2020, abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento rispetto al fatturato o ai corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è riconosciuto a tali imprese un risarcimento del danno attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta pari al venticinque per cento del fatturato o del corrispettivi ottenuti nell'anno 2019.

        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica il riconoscimento del credito d'imposta entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza che l'impresa presentata entro il 31 dicembre 2020, previo accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dal comma 1 del presente articolo. A tal fine:

            a) l'impresa indica nell'istanza la ragione sociale, la sede legale, la partita iva, il codice fiscale, il numero REA, il fatturato o i corrispettivi ottenuti nel periodo-da febbraio 2020 a agosto 2020, il fatturato o i corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019 e il fatturato o i corrispettivi ottenuti nell'anno 2019;

            b) l'impresa allega all'istanza copia, conforme all'originale, della licenza di navigazione di cui all'articolo 153 del codice della navigazione o della licenza delle navi e dei galleggianti di cui all'articolo 68 del regolamento per la navigazione interna;

            c) il Ministero della economia e delle finanze accerta la effettiva diminuzione del fatturato o dei corrispettivi dell'impresa nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».