presentato il 14/11/2018 in VI Finanze e tesoro del Senato da Donatella CONZATTI (IV-PSI) e altri e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 14/11/18
Al comma 2:
1) alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) della metà del valore della controversia; qualora questa sia pendente nel primo grado di giudizio e non sia stata depositata alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo»;
2) alla lettera a) sostituire le parole: «della metà » con le seguenti: «di un terzo»;
3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«c) di un ottavo del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia della Commissione tributaria centrale;
d) di un sesto del valore della controversia in caso di sentenza della Corte di Cassazione con rinvio ai gradi di merito;
e) aggiungere in fine il seguente periodo: ''In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra contribuente e ente impositore, le controversie possono essere definite con il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni e gli interessi, per i rilievi in cui il contribuente è risultato soccombente e con i pagamenti previsti dal precedente capoverso 1, lettere 0a), a), b), c) e d) per i rilievi in cui è risultata soccombente l'Agenzia delle Entrate''».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.