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Proposta di modifica n. 6.13 al ddl S.886 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Respinto

testo emendamento del 14/11/18

Al comma 2:

        1) alla lettera a) premettere la seguente:

        Â«0a) della metà del valore della controversia; qualora questa sia pendente nel primo grado di giudizio e non sia stata depositata alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo»;

        2) alla lettera a) sostituire le parole: «della metà» con le seguenti: «di un terzo»;

        3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

            Â«c) di un ottavo del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia della Commissione tributaria centrale;

            d) di un sesto del valore della controversia in caso di sentenza della Corte di Cassazione con rinvio ai gradi di merito;

            e) aggiungere in fine il seguente periodo: ''In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra contribuente e ente impositore, le controversie possono essere definite con il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni e gli interessi, per i rilievi in cui il contribuente è risultato soccombente e con i pagamenti previsti dal precedente capoverso 1, lettere 0a), a), b), c) e d) per i rilievi in cui è risultata soccombente l'Agenzia delle Entrate''».

        Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.