Proposta di modifica n. 1.137 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Al comma 8, dopo le parole: «In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.», aggiungere le seguenti: « Per gli operatori del codice ATECO 59.14, il limite dei 150.000,00 euro si applica per unità produttiva».

        Conseguentemente, ai maggiori di spesa derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari a euro 5 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.