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Articolo aggiuntivo n. 1.0.26 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.-bis.

(Concessione di un contributo a fondo perduto per imprese che operano nel comparto dell'abbigliamento e dell'alimentare)

        1. Al fine di rilanciare il comparto del made in Italy, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Fondo con la dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle imprese che operano nel comparto dell'abbigliamento e dell'alimentare che hanno avuto una riduzione-del fatturato-in conseguenza dell'emergenza determinata dalia diffusione del Covid-19.

        2. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e dicembre 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019.

        3. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuto nel rispetto della normativa europei sugli aiuti Stato.

        4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».