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Articolo aggiuntivo n. 12.0.6 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

        2. In via eccezionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

        3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, Cardiorespiratoria, per gli anni 2020-2023.

        4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n.323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo I comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.

        5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID 19, invia eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021,2022 e 2023, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724».