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Proposta di modifica n. 9.41 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Precluso
argomenti:      

testo emendamento del 26/11/20

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        Â«1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernente gli immobili ad uso non abitativo e le relative pertinenze destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.