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Proposta di modifica n. 23.35 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 23.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 26/11/20

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        Â«7-bis. L'art. 83 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: ''83. Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, stabilendo che tra la chiamata di una causa e quella dell'altra trascorra non meno di mezz'ora, e dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini (163 cis c.p.c.) e quelle rinviate a norma degli articoli precedenti''».