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Articolo aggiuntivo n. 9.0.43 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. Il secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica ai contributi erogati per l'emergenza Covid.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 400 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

            a) quanto a 350 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282;

            b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

            c) quanto a 400 milioni a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».