Articolo aggiuntivo n. 21.0.1 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Proroga del dottorato di ricerca)

        1. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e per potere garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi senza assegni e i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 iscritti a corsi di dottorato di ricerca ai cicli XXXIII, XXXIV e XXXV, attivati presso atenei pubblici e privati o altri enti di ricerca, nazionali e internazionali, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a quattro mesi limitatamente agli iscritti al XXXIII ciclo, a sei mesi relativamente ai dottorandi iscritti al XXXIV e XXXV ciclo, del temine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.

        2. Della proroga di cui al comma 1 possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetterà alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Alla proroga si accede comunque mediante richiesta del dottorando, da formularsi fino a tre mesi prima della conclusione naturale del corso di dottorato. Il termine di tre mesi di cui al periodo precedente non si applica ai dottorandi iscritti al XXXIII ciclo, che hanno facoltà, prima del termine del corso di dottorato, di richiedere in ogni momento la proroga. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, è differito, per l'anno 2021, al 30 dicembre.

        3. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 110 milioni di euro per l'anno 2021, di 90 milioni per l'anno 2022 e di 45 milioni per l'anno 2023.

        4. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2021, di 90 milioni per l'anno 2022 e di 45 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».