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Articolo aggiuntivo n. 32.0.1 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 32.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure di equiparazione di carriera del personale militare)

        1. L'articolo 1091 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito con il seguente:

        ''Art. 1091, (Ricostruzione della carriera), 1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, felino restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni. La ricostruzione di carriera di cui al presente comma è riconosciuta altresì al personale militare che abbia ricoperto la carica di consigliere comunale o municipale per almeno due mandati in comuni aventi popolazione superiore ad un milione di abitanti.

        2. Il militare di cui al comma 1 è promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.

        3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma 1 è consentita fino al grado di generale di brigata e gradi equiparati''».

        Conseguentemente, all'articolo 34 aggiungere il seguente comma 3-bis:

        Â«3-bis. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 32-bis, valutato in 0,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».