presentato il 26/11/2020 in Assemblea del Senato da Maria Alessandra GALLONE (FI) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 26/11/20
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)
1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale spetta un credito d'imposta, da ammortizzare in 10 anni a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, quando gli stessi siano superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto-Legge 29 Novembre 2004 n. 282».