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Articolo aggiuntivo n. 12.0.5 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)

        1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale spetta un credito d'imposta, da ammortizzare in 10 anni a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, quando gli stessi siano superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto-Legge 29 Novembre 2004 n. 282».