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Articolo aggiuntivo n. 20.0.9 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in infermieristica)

        1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2020/2021 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica è aumentato a 24.000, in misura pari alle domande presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

        3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali e nei distretti sociosanitari».