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Articolo aggiuntivo n. 8.0.35 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Social card carburante per i soggetti residenti in aree montane)

        1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, preordinato alla promozione di misure di sviluppo-economico e all'attivazione di una social card carburante per i soggetti residenti in aree montane, per le spese carburante documentate.

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei-benefici previsti dal presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

            a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».