Articolo aggiuntivo n. 10.0.77 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di imprese che partecipano a gare d'appalto)

        1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il quinto periodo è sostituito dai seguenti: ''Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali definitivamente accertati con l'iscrizione a ruolo, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e delle infrastrutture e dei trasporti, è definito l'elenco tassativo dei casi in cui tale facoltà può essere esercitata da parte della stazione appaltante. A tal fine, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila curo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento, totale o parziale, o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.'';

            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione''.».