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Articolo aggiuntivo n. 10.0.17 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di sistemi di areazione e purificazione)

        1. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle cessioni di beni aventi ad oggetto i sistemi di areazione e purificazione, effettuate entro il 31 gennaio 2021, si applica l'aliquota del 10 per cento, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

        2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».