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Proposta di modifica n. 1.24 al ddl C.395 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 15/11/18

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica e di favorire la diffusione delle pubblicazioni in accesso aperto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali:
   a) adotta strategie coordinate per l'unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica;
   b) favorisce la creazione di una infrastruttura nazionale per la diffusione ed il ricorso all'accesso aperto, aggregando le banche dati degli istituti universitari e degli enti di ricerca, anche adottando i software di gestione già esistenti e promuovendone la creazione di nuovi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato il soggetto preposto alla gestione della infrastruttura nazionale;
   c) promuove e favorisce la creazione e l'adozione di sistemi ad accesso aperto, istituendo sistemi premiali per le università e gli enti di ricerca.».

nuova formulazione del 05/12/18

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica e di favorire la diffusione delle pubblicazioni in accesso aperto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanarsi, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge:
   a) adotta strategie coordinate per realizzare l'interoperabilità delle banche dati rispettivamente gestite;
   b) promuove la creazione di un'infrastruttura nazionale per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, adottando linee guida per rendere interoperabili le banche dati delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche adottando i software di gestione già esistenti e promuovendone la creazione di nuovi. Individua, inoltre, il soggetto preposto alla gestione dell'infrastruttura nazionale;
   c) promuove e favorisce la creazione e l'adozione di sistemi ad accesso aperto, istituendo sistemi premiali per le università e gli enti pubblici di ricerca.».