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Articolo aggiuntivo n. 3.0.19 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)

        1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

        2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in-vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori,

        3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».