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Proposta di modifica n. 1.23 al ddl C.395 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 15/11/18

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. Dopo l'articolo 42 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Art. 42-bis.

  1. L'autore di un'opera che sia il risultato di una ricerca interamente o parzialmente finanziata con fondi pubblici, come un articolo o una monografia, ha il diritto di riprodurre, distribuire e mettere a disposizione gratuita del pubblico la propria opera successivamente alla messa a disposizione gratuita da parte dell'editore o dopo un ragionevole periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno dalla prima pubblicazione. L'autore rimane titolare del suddetto diritto anche nel caso in cui abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica sulla propria opera all'editore o al curatore. L'autore, nell'esercizio del diritto, indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell'editore.
  2. Le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto dal comma 1 sono nulle.”».

nuova formulazione del 05/12/18

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Dopo l'articolo 42 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.

  1. L'autore di una pubblicazione scientifica contenuta in un periodico che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici ha il diritto di riprodurre, distribuire e mettere a disposizione gratuita del pubblico la propria opera, successivamente alla messa a disposizione gratuita dell'editore o dopo un ragionevole periodo di tempo dalla prima pubblicazione, comunque non superiore a sei mesi per le opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche e non superiore a un anno per quelle nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. L'autore rimane titolare del suddetto diritto anche nel caso in cui abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica sulla propria opera all'editore o al curatore. L'autore nell'esercizio del diritto indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell'editore.
  2. Le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto al comma 1 sono nulle.».