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Articolo aggiuntivo n. 1.0.11 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Moratoria per le famiglie)

        1. Entro il 31 dicembre 2021, le persone fisiche titolari di prestiti chirografari a rimborso rateale ovvero di finanziamenti e prestiti personali, erogati prima del 25 ottobre 2020, anche garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione, possono richiedere la sospensione della quota capitale e della quota interessi per una durata non superiore a 12 mesi, anche attraverso più sospensioni per periodi di durata inferiore, purché la somma delle sospensioni richieste complessivamente non sia superiore a 12 mesi.

        2. Entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Assofin definiscono mediante protocollo di intesa, le modalità ed i criteri per la sospensione di cui al comma 1, ovvero la rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, sottoscritti entro il 25 ottobre 2020. Alle banche e agli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che aderiscono al protocollo di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 6, n. 917.

        3. Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono al Protocollo d'Intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

            a) sospensione, rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse e da oneri di rinegoziazione per i soggetti affidatari;

            b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un ''periodo di grazia'' in cui i rimborsi siano sospesi per capitale e interessi.

        4. Alle operazioni di cui al presente articolo si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa.

        5. Le operazioni di sospensione e di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 4 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 2, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».