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Articolo aggiuntivo n. 3.0.14 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

        1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. Sono compresi nel presente comma i soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.

        2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020, si provvede quanto a 35 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 35 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».