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Articolo aggiuntivo n. 9.0.87 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.448)

        1. All'articolo 31, della legge del 23 dicembre 1998, n.448, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 47, dopo le parole: ''per la quota millesimale corrispondente;'' sono aggiunte le seguenti: ''trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa e, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed il comune, deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza, addivenendo alla definizione della procedura,'';

            b) al comma 48 sono aggiunte infine le seguenti parole: ''e, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 120 mq di superficie residenziale catastale e con l'ulteriore limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 120 mq di superficie residenziale catastale, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il Consiglio Comunale delibera, in relazione al periodo precedente, altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di: trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ha luogo con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.'';

            c) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:

        ''49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento ,con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. In ogni caso il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di curo 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 120 mq di superficie residenziale catastale e non può superare il limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 120 mq di superficie residenziale catastale; i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, ed il comune deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affiancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati. Nella specifica fattispecie in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono normativamente prefissati nel limite massimo di euro 5.000,00 e nel limite massimo di euro 10.000,00, come sopra specificato, decade quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs 281/1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze La delibera comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità con procedura semplificata e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alla procedura di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie a piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.''.

        2. Al decreto legge del 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni nella legge n.136 del 2018, alla rubrica dell'articolo 25-undecies, dopo le parole: ''massimo di cessione'' aggiungere le seguenti: ''di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà''».