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Articolo aggiuntivo n. 15.0.7 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Indennità imprese di autoriparazione e revisione di veicoli)

        1. Ai titolari delle imprese di manutenzione e riparazione dei veicoli e delle imprese di revisione di veicoli, con codice ATECO dei gruppi 71.20 e 45.20, nonché ai titolari delle imprese di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, con codice ATECO 47.30.00, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di dicembre 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito i sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

        2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3o milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

        3. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino 31 maggio 2021, sono prorogate di dodici mesi.

        4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 3o milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti-variazioni di bilancio.».