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Articolo aggiuntivo n. 17.0.24 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 17.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL)

        1. La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) e l'Indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL), di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termina nel periodo compreso tra il 1º luglio 2020 e il 31 agosto 2020, sono prorogate per un ulteriore mese a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. L'importo riconosciuto è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

        2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 20087n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».