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Proposta di modifica n. 13.15 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        Â«2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.