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Articolo aggiuntivo n. 1.0.61 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Contributo a fonde perduta in favore dei familiari dei pescatori sequestrati)

        1. Per il sostegno ai familiari dei 18 marittimi italiani, intercettati e fermati dalle autorità marittime libiche, a decorrere dal 1º settembre 2020 e per24 mesi è versato un contributo a fondo perduto di 100.000 euro mensili, come risarcimento per il mancato reddito derivante dalla coercitiva sospensione della attività di pesca. L'erogazione del contributo, di cui al periodo precedente, cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche dei suddetti marittimi.

        2. Per le due Motonavi da Pesca sequestrate il 1º settembre 2020, considerato il buon stato d'uso e di manutenzione, degli accessori, dotazioni e pertinenze, nonché della licenza di pesca ad essi associati viene erogato un contributo-a fondo perduto come risarcimento del valore commerciale di 1.000.000 di euro ad imbarcazione da suddividere in 24 rate mensili a decorrere dalla data del sequestro delle stesse. L'erogazione dei contributo cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche delle suddette imbarcazioni.

        3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, è incrementato di 800.000 di euro per l'anno 2020, di 2.400.000 di euro per l'anno 2021 e di 1.600.000 per l'anno 2022.

        4. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero delle Economia e-finanze sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui ai commi 1 e 2.

        5. Agii oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 di euro per l'anno 2020, di 2.400.000 di euro per l'anno 2021 e di 1:600,000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».