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Articolo aggiuntivo n. 10.0.62 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

        1. Al fine di favorire l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, quale contributo alla riduzione dell'inquinamento ambientale anche in considerazione nel periodo di pandemia che può comportare un incremento della quantità di rifiuti indifferenziati derivante dell'aumento di soggetti in quarantena, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore dell'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

        2. Le variazioni di combustibile di cui al comma precedente non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».