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Articolo aggiuntivo n. 13.0.7 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Agevolazione contributiva per gli organismi di ricerca di diritto privato e senza scopo di lucro)

        1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il personale di ricerca degli organismi di ricerca privati senza scopo di lucro, limitatamente ai ricercatori aventi sede di lavoro in Italia, è riconosciuta l'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per legge fino al 31 dicembre 2023, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».