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Articolo aggiuntivo n. 1.0.12 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articoloè inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)

        1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere a) e c) e comma 8, dei decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''31 gennaio 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2021''.

        2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore dei presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire ai soggetto finanziatore entro il termine del 31 dicembre 2020.

        3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine di scadenza delle misure di sostegno di cui ai citato comma 2, come modificato dal presente articolo.

        4. All'articolo 37-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole: ''31 gennaio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''3.0 settembre 2021''.

        5. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 dei Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».