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Articolo aggiuntivo n. 22.0.7 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

        1. I genitori di studenti della II e III media che frequentano una scuola pubblica, sia statale che paritaria, con un reddito valutato con un ISEE inferiore a 20.000 curo annui possono richiedere agli istituti scolastici in cui sono inseriti i figli un bonus per PC, altro device o Tablet, per un importo massimo pari a 500 euro.

        2. I genitori di studenti della SMI e della SMS, scuola pubblica, sia statale che paritaria, che abitano in zone con una copertura insufficiente di rete o comunque non ancora raggiunte dalla Banda larga possono chiedere agli istituti scolastici in cui sono inseriti i figli un contributo annuo unico pari a euro 250 al fine di consentire e facilitare il collegamento dei figli indispensabile per seguire adeguatamente le lezioni.

        3. I docenti che svolgono attività di sostegno in una scuola pubblica, sia statale che paritaria, possono chiedere un bonus per l'acquisto di programmi specificamente destinati allo sviluppo di capacità e competenze in soggetti che presentino disabilità e disturbi del neuro-sviluppo.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, nel limite di 50 milioni di curo per il 2020, mediante riduzione del Fondo per l'innovazione digitale di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n.107, come incrementato dall'articolo 21 del presente decreto, per consentire agli istituti scolastici di dotare chi non ne disponga di dispositivi digitali utili per la didattica a distanza».