Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 12.0.11 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di proroga di NASPI)

        1. La prestazione previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1º luglio 2020 e il 31 agosto 2020, è prorogata per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

        2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 1.250 milioni di curo per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34».