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Articolo aggiuntivo n. 30.0.2 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Rinvio dell'emissione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive)

        1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021, è sospesa l'emissione dell'ordine di esecuzione quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena nei confronti di persona in stato di libertà.

        2. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la pena detentiva da scontare non superi il limite di quattro anni per effetto di quanto previsto dall'articolo 656 comma 4-bis del codice di procedura penale.

        3. Il rinvio dell'emissione dell'ordine di esecuzione non si applica nel caso di-sentenza di condanna per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione».