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Proposta di modifica n. 8.40 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/11/20

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle imprese di cui al periodo precedente, che abbiano subito una perdita del fatturato del 75 per cento, sono altresì sospesi i canoni di locazione per i mesi di ottobre novembre e dicembre, qualora il locatore sia un ente pubblico.»

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

            a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

            c) quanto a 300 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Alle misure di cui alla presente disposizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-luglio 2020, n. 77.