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Articolo aggiuntivo n. 24.0.7 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 24.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 26/11/20

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

        1. Dopo l'articolo 155 del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

''Art. 155-bis.

(Rimessione in termini)

        1. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 294.

        Se prima della costituzione delle parti il difensore incorre in decadenze per causa ad egli non imputabile derivante da caso fortuito, forza maggiore o malattia, infortunio gravidanza che non gli consentano in modo assoluto di delegare le funzioni e non vi sia altro procuratore indicato, la parte può chiedere ai-Presidente del Tribunale di essere rimessa-in termini. Dopo la costituzione delle parti, provvede il Giudice Istruttore''».

        Conseguentemente sopprimere il secondo comma dell'articolo 153.