presentato il 26/11/2020 in Assemblea del Senato da Danila DE LUCIA (M5S) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 26/11/20
Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:
«7-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, alle imprese private operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, ivi comprese quelle Imprese che beneficino già di contributi a valere sul Fus, è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento dei costi sostenuti per produzione, distribuzione e promozione delle attività teatrali, nonché dei costi sostenuti per la gestione di sale destinate allo Spettacolo dal vivo con regolare Agibilità , realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale teatrali, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale, fino all'importo massimo di 200.000 euro per ogni anno di imposta. Il credito d'imposta di cui al precedente periodo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, o in alternativa cedibile a terzi.
7-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del comma 7-bis, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del credito, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale o beneficiario, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73.
7-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter nel limite di 5 milioni per l'anno 2021 e 3 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo io, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»