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Articolo aggiuntivo n. 41.04 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 41.

testo emendamento del 26/11/20

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)

  1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: «35.000,00» con le parole: «50.000,00».
  2. Il modello di valutazione per l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 non si applica alle operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 50.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato.