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Articolo aggiuntivo n. 18.01 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 26/11/20

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività artigianali di tintolavanderia)

  1. Al fine di sostenere le attività artigianali di tintolavanderia a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO 96.01.20 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla meta, dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.