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Proposta di modifica n. 12.2 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 26/11/20

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività.

  2-ter. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.