presentato il 26/11/2020 in IX Trasporti della Camera da Umberto DEL BASSO DE CARO (PD)
testo emendamento del 26/11/20
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1° gennaio 2022».
Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: con una dotazione di 3.740 milioni di euro per l'anno 2021.