Articolo aggiuntivo n. 118.01 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 118.
  • status: Approvato

testo emendamento del 26/11/20

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Fondo per la mobilità)

  1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

  2021: – 20.000.000;
  2022: – 30.000.000;
  2023: – 30.000.000.