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Articolo aggiuntivo n. 118.03 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 118.
  • status: Approvato

testo emendamento del 26/11/20

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Fondo per la mobilità)

  1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2022.
  2. All'articolo 188 del codice della strada, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento è consentito di sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento delimitate dalle strisce blu.».

  3. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

   «d-bis) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”;»

   b) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

   «g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;»

   c) all'articolo 188:

    1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti proprietari della strada possono allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle donne munite di permesso rosa, al fine di consentire e agevolare la mobilità delle stesse, secondo quanto stabilito nel regolamento.»;

    2) al comma 3, dopo le parole: «di persone invalide» sono aggiunte le seguenti: «e delle donne munite di permesso rosa».

  4. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 142, comma 12-quater:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» sono inserite le seguenti: «pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter del presente comma e del comma 4 dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate.»;

   b) all'articolo 208, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

   «5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni trasmettono per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica i dati di cui al periodo precedente in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso.».

  5. All'articolo 180, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione ai sensi del presente articolo. Il medesimo decreto assicura che gli oneri annui a carico degli enti locali per l'accesso alle informazioni contenute nell'archivio nazionale dei veicoli e nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non siano superiori agli oneri dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, anche rivedendo il costo di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 394, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10.»;

  6. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  7. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:

   a) il servizio 118;

   b) il trasporto organi;

   c) il trasporto sangue ed emoderivati;

   d) il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);

   e) il trasporto neonatale e pediatrico;

   f) il trasporto di pazienti oncologici;

   g) il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;

   h) il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;

   i) il trasporto di soggetti disabili.

  8. L'esenzione di cui al comma 6 si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 1-bis, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.
  9. L'esenzione di cui al comma 6 è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:

   a) ambulanze di tipo «A» di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;

   b) veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;

   c) veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;

   d) veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;

   e) veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.

  al comma 2 sostituire le parole: del comma 1 con le seguenti parole: dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

  sopprimere il comma 4.

  10. Le società concessionarie autostradali provvedono all'attuazione delle disposizioni dei commi 6, 7, 8 e 9.
  11. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 60:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico»;

    2) al comma 2, le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole»;

    3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Motoveicoli, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico.».

  12. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
  13. All'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine, nei registri previsti all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono indicati i periodi di produzione dei veicoli.».
  14. Alle minori entrate a carico del bilancio degli enti locali derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1. Qualora le risorse di cui al primo periodo non risultino sufficienti a compensare le minori entrate nel bilancio degli enti locali, gli enti stessi provvedono a rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree delimitate dalle strisce blu, al solo fine di compensare le predette minori entrate.
  15. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

  2021: – 20.000.000;
  2022: – 30.000.000;
  2023: – 30.000.000.

nuova formulazione del 26/11/20

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Fondo per la mobilità)

  1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 9 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2022.
  2. All'articolo 188 del codice della strada, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Per l'anno 2021, ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento è consentito di sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento delimitate dalle strisce blu.».

  3. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

   «d-bis) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”;»;

   b) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

   «g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;»;

   c) all'articolo 188:

    1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti proprietari della strada possono allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle donne munite di permesso rosa, al fine di consentire e agevolare la mobilità delle stesse, secondo quanto stabilito nel regolamento.»;

    2) al comma 3, dopo le parole: «di persone invalide» sono aggiunte le seguenti: «e delle donne munite di permesso rosa».

  4. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 142, comma 12-quater:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» sono inserite le seguenti: «pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter del presente comma e del comma 4 dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate.»;

   b) all'articolo 208, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

   «5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni trasmettono per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica i dati di cui al periodo precedente in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso.».

  5. All'articolo 180, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione ai sensi del presente articolo. Il medesimo decreto assicura che gli oneri annui a carico degli enti locali per l'accesso alle informazioni contenute nell'archivio nazionale dei veicoli e nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non siano superiori agli oneri dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, anche rivedendo il costo di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 394, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10.».

  6. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  7. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:

   a) il servizio 118;

   b) il trasporto organi;

   c) il trasporto sangue ed emoderivati;

   d) il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);

   e) il trasporto neonatale e pediatrico;

   f) il trasporto di pazienti oncologici;

   g) il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;

   h) il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;

   i) il trasporto di soggetti disabili.

  8. L'esenzione di cui al comma 6 si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 1-bis, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.
  9. L'esenzione di cui al comma 6 è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:

   a) ambulanze di tipo A di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;

   b) veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;

   c) veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;

   d) veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;

   e) veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.

  10. Le società concessionarie autostradali provvedono all'attuazione delle disposizioni dei commi 6, 7, 8 e 9.
  11. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 60:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico»;

    2) al comma 2, le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole»;

    3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Motoveicoli, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico.».

  12. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
  13. All'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine, nei registri previsti all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono indicati i periodi di produzione dei veicoli.».
  14. Alle minori entrate a carico del bilancio degli enti locali derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1. Qualora le risorse di cui al primo periodo non risultino sufficienti a compensare le minori entrate nel bilancio degli enti locali, gli enti stessi provvedono a rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree delimitate dalle strisce blu, al solo fine di compensare le predette minori entrate.
  15. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, pari a 1 milione di euro annui per l'anno 2021 e a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

  2021: – 9.000.000;
  2022: – 200.000;
  2023: – 200.000.