presentato il 26/11/2020 in IX Trasporti della Camera da Raffaella PAITA (IV) e altri e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 26/11/20
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Fondo per la sicurezza stradale)
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la sicurezza stradale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
2. All'articolo 172 del codice della strada, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla medesima data non è più consentita la circolazione dei predetti veicoli che ne siano sprovvisti.».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2021: –20.000.000;
2022: –30.000.000;
2023: –30.000.000.