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Articolo aggiuntivo n. 31.010 al ddl C.2670 in riferimento all'articolo 31.

testo emendamento del 26/11/20

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di atti normativi di recepimento delle direttive dell'Unione europea)

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 29, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la lettera a) è soppressa;

   b) il comma 3 dell'articolo 31, è sostituito dal seguente:

   «31. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle direttive contenute nella legge di delegazione europea è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.».