Proposta di modifica n. 17.2 al ddl C.2670 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 26/11/20

  Al comma 1, capoverso 7-bis, dopo le parole: a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a cinque chili aggiungere le seguenti: o inferiori a 10 pezzi o due chili di peso lordo quando si tratta di prodotti finiti o semilavorati riconducibili all'artigianato o alla produzione di gioielli il cui valore deriva dalla qualità del materiale o al marchio a essi riconducibile.