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Proposta di modifica n. 13.1 al ddl C.2670 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 26/11/20

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 4-ter, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

   1-bis. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente testo unico per il soggiorno in territorio nazionale, la proroga può essere concessa solo qualora richiedente documenti l'esistenza di motivi di forza maggiore o di eccezionali, contingenti e gravissime ragioni personali che gli impediscono di lasciare il territorio. In tale ultimo caso la proroga del visto è soggetta a pagamento di un contributo di importo pari a 30 euro.
   1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.