presentato il 26/11/2020 in XIV Politiche Un. Europea della Camera da Wanda FERRO (FdI) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 26/11/20
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro”; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.”»;
b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quando disposto dal comma 6-bis,»;
c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Il decreto di cui al comma 5, lettera b), è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.».