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Proposta di modifica n. 8.9 al ddl C.2670 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 26/11/20

  Al comma 1, lettera b), prima del punto 1), premettere il seguente:

    01) al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le stazioni appaltanti possono introdurre, tenuto conto dello specifico contesto di gara, eventuali limiti all'utilizzo del subappalto che siano proporzionati rispetto agli obiettivi di interesse generale da perseguire e adeguatamente motivati in considerazione della struttura del mercato interessato, della natura delle prestazioni o dell'identità dei subappaltatori.».