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Proposta di modifica n. 8.7 al ddl C.2670 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Id. em. 8.17

testo emendamento del 26/11/20

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), dopo il n. 2), è aggiunto il seguente:

    «2-bis) al comma 7, le parole: “o un subappaltatore,” sono soppresse»;

   alla lettera b), dopo il n. 1.2), è aggiunto il seguente:

    «1.3) la lettera a) è abrogata»;

   alla lettera c), il n. 2), è sostituito dal seguente:

    «2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   “3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80”».