presentato il 26/11/2020 in XIV Politiche Un. Europea della Camera da Giulia GRILLO (M5S)
testo emendamento del 26/11/20
Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 36, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il Ministero della salute rilascia il diploma di formazione specifica in medicina generale anche a un medico che non ha compiuto la formazione di cui al presente articolo, ma che abbia alternativamente:
a) maturato un'esperienza professionale complessivamente equivalente a 3 anni a tempo pieno, contrattualmente conferiti nell'ambito delle tipologie di incarichi previsti nell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei Rapporti con i Medici di Medicina Generale;
b) completato un'altra formazione attestata da uno o più titoli di formazione, che sanciscano conoscenze di livello qualitativamente equivalente a quelle derivanti dalla formazione di cui al presente articolo.
5-ter. I diplomi di formazione di cui al presente articolo vengono rilasciati al richiedente solo se abbia acquisito un'esperienza in medicina generale di almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale o a un centro in cui i medici dispensano cure primarie.».