Proposta di modifica n. 4.3 al ddl C.2670 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 26/11/20

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 36, il comma 5 è sostituito dal seguente:

  «5. La durata del corso di cui al comma 2, può essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica impartita durante il corso di laurea in medicina e chirurgia di cui all'articolo 33, se detta formazione è stata dispensata in un centro ospedaliero riconosciuto, che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. Ai fini della riduzione della durata di cui al presente comma, il medico presenta apposita istanza corredata dall'attestazione rilasciata dagli enti interessati relativa alla durata e all'effettivo svolgimento delle predette attività formative.».