presentato il 26/11/2020 in XIV Politiche Un. Europea della Camera da Giulia GRILLO (M5S)
testo emendamento del 26/11/20
Al comma 1, lettera h), sostituire il punto 2) con il seguente:
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti implica la partecipazione guidata del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, nel rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l'intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. Al medico in formazione specialistica impegnato a tempo pieno deve essere assicurato l'inquadramento di base previsto dagli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, qualora non soggetti a diverso e superiore trattamento giuridico ed economico.
2-ter. Alla formazione a tempo parziale non sono riferibili le preclusioni ed incompatibilità previste in caso di formazione a tempo pieno, essendo consentito ai medici che vi optano lo svolgimento di ogni altra attività professionale, purché compatibile con l'effettiva partecipazione ai periodi di formazione stabiliti.».